Union Gas Metano S.p.a., in caso di mancato pagamento, anche parziale, della fattura, attuerà la procedura di sospensione della fornitura per morosità e le relative azioni di recupero del credito.
Union Gas Metano S.p.a., decorsi almeno 7 (sette) giorni dalla data di scadenza della fattura e in caso di mancato o parziale pagamento della stessa, come previsto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con il Testo Integrato Morosità Elettrica TIMOE (Allegato A alla delibera 258/2015/R/com e s.m.i.) e con il Testo Integrato Morosità Gas – TIMG (Allegato A alla delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i), attuerà la procedura di sospensione della fornitura per morosità e le relative azioni di recupero del credito.
In particolare, Union Gas Metano S.p.a. procederà alla formale costituzione in mora del cliente, mediante invio di una comunicazione scritta a mezzo raccomandata o a mezzo PEC, intimando il pagamento delle fatture non pagate, nel rispetto delle disposizioni normative previste dall’ARERA nei Testi Integrati sopra citati.
Il Cliente dovrà provvedere al pagamento degli importi insoluti entro i termini indicati nella costituzione in mora.
Decorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, qualora il Cliente non abbia provveduto a corrispondere gli importi dovuti, Union Gas Metano S.p.a. inoltrerà richiesta di sospensione della fornitura per morosità alla Società di Distribuzione territorialmente competente.
Tempi della sospensione della fornitura
Energia Elettrica
Clienti in Bassa Tensione: il termine decorso il quale, in costanza di mora, sarà inviata alla Società di Distribuzione la richiesta di sospensione della fornitura, non può essere inferiore a 25 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora al Cliente.
Qualora le condizioni tecniche del contatore lo consentano, prima della sospensione della fornitura verrà effettuata una riduzione dell’15 % della potenza disponibile del contatore.
Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione, qualora il pagamento non risulti effettuato, la fornitura sarà definitivamente sospesa.
Clienti in Media e Alta tensione: il termine decorso il quale, in costanza di mora, sarà inviata alla Società di Distribuzione la richiesta di sospensione della fornitura, non può essere inferiore a 40 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora al Cliente.
Union Gas Metano S.p.a. potrà chiedere alla Società di Distribuzione la riduzione di potenza o la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo cliente, qualora sia decorso un termine comunque non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento.
Union Gas Metano S.p.a. provvederà ad addebitare al cliente i costi della richiesta di sospensione, dell’eventuale riduzione della potenza disponibile, disattivazione della fornitura o dell’eventuale riattivazione della stessa.
Le azioni di riduzione della potenza/sospensione della fornitura verranno interrotte solo se verrà comprovato l’avvenuto pagamento.
Gas Naturale
Clienti titolari di utenza Gas: il termine decorso il quale, in costanza di mora, sarà inviata alla Società di Distribuzione la richiesta di sospensione della fornitura, non può essere inferiore a 40 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora al Cliente.
Union Gas Metano S.p.a. potrà chiedere alla Società di Distribuzione la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di riconsegna nella titolarità del medesimo cliente, qualora sia decorso un termine comunque non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento.
Indennizzi automatici
Energia Elettrica – TIMOE (Allegato A alla delibera 258/2015/R/com e s.m.i.)
Qualora Union Gas Metano S.p.a.:
– il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
– il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza;
il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a 20 (venti) euro.
Nei casi sopra indicati, al cliente finale non potrà essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.
L’indennizzo automatico sarà corrisposto al cliente in occasione della prima fattura utile.
Gas Naturale – TIMG (Allegato A alla delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i)
Qualora Union Gas Metano S.p.a.:
– il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
– il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a 20 (venti) euro.
Nei casi sopra indicati, al cliente finale non potrà essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.
L’indennizzo automatico sarà corrisposto al cliente in occasione della prima fattura utile.